Protocollo d'intesa per la tutela dei minori
zingari, nomadi e viaggianti ANNO 2005 - 2008
tra
Ministero Istruzione, Università, Ricerca
Direzione Generale per lo Studente
e
Opera Nomadi
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, n. 347, che riconosce come Ente Morale l’Opera Nomadi;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, sul regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;
CONSIDERATO che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito delle proprie competenze, ritiene fra i suoi compiti precipui quello di coordinare le politiche di intervento per la prevenzione della dispersione scolastica, al fine di promuovere il successo formativo e sostenere gli opportuni progetti integrati sul territorio, nonché di definire modalità di concreta attuazione della lotta alla dispersione scolastica con specifici interventi interistituzionali, anche attraverso l'attivazione delle opportune sinergie e collaborazioni a livello territoriale;
CONSIDERATA, perciò, l'opportunità che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Opera Nomadi promuovano azioni atte a contenere la dispersione scolastica e ad eliminare l'abbandono scolastico anche attraverso progetti integrati sul territorio;
CONSIDERATO che lo Statuto dell'Opera Nomadi prevede fra i suoi scopi la salvaguardia e la valorizzazione, con ogni possibile forma di intervento, del patrimonio culturale e sociale delle popolazioni rom, sinte e camminanti, comunemente denominate zingare, nomadi e viaggianti;
CONSIDERATO che l'Opera Nomadi ha da tempo avviato forme di collaborazione con le istituzioni a livello nazionale e locale nel campo dell'istruzione e dell'educazione dei minori e degli adolescenti Rom, Sinti e Camminanti, per assicurare all'interno del sistema scolastico interventi flessibili, che tengano conto delle diversità e della ricchezza di ciascuno;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 di approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 20 gennaio 1999, n. 9, concernente l'elevamento dell'obbligo di istruzione;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto scuola - 2002/05 e in particolare l'art. 9, misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione sociale;
VISTA la legge 31 marzo 1998, n. 112 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali;
VISTA la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della Convenzione sui Diritti del fanciullo - New York, 20/11/1989;
VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189, modifica alla normativa di immigrazione e asilo;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 275, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ed in particolare l'articolo 38 sull'istruzione degli stranieri nelle scuole italiane e sull'educazione interculturale;
VISTA la circolare ministeriale 16 luglio 1986, n. 207, sulla scolarizzazione degli alunni zingari e nomadi nella scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, ed in particolare il punto I. paragrafo III e il punto 3. comma a);
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si impegna:
Art.1 - a promuovere iniziative per contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico e della dispersione scolastica per i minori Rom, Sinti e Camminanti;
Art.2 - ad attivare, in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche autonome, iniziative atte a favorire l'inserimento e l'integrazione dei minori Rom, Sinti e Camminanti;
Art.3 - a promuovere iniziative di formazione specifiche per il personale docente e gli operatori scolastici per una migliore comprensione della lingua e della cultura rom, ai fini dell'efficacia della scolarizzazione tesa ad assicurare il completamento del ciclo d'istruzione;
Art.4 - a definire, insieme con gli Uffici Scolastici. Regionali, le Regioni e gli Enti Locali, previa intesa con l'Opera Nomadi, interventi di formazione e aggiornamento di docenti e operatori per garantire in modo stabile e continuativo il raccordo tra le culture d'origine e la scuola;
Art.5 - a promuovere iniziative di ricerca e di sperimentazione didattica, anche con il sostegno della Comunità Europea, e a svolgere azioni di monitoraggio relativamente al fenomeno dell'abbandono e della dispersione scolastica.
L'Opera Nomadi si impegna:
Art. 6 - a sensibilizzare le comunità dei Rom, Sinti e Camminanti verso la scolarizzazione e a fornire informazioni relative all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo;
Art. 7 - a stipulare, sulla base del presente protocollo d'intesa, convenzioni con gli Uffici Scolastici Regionali per l'inserimento e l'integrazione dei minori Rom, Sinti e Camminanti, tenendo conto delle realtà territoriali per le quali transitano e nelle quali gravitano le comunità;
Art. 8 - a richiedere presso i competenti enti locali i possibili interventi, mediante progetti integrati con gli Uffici Scolastici Regionali, per assicurare il diritto allo studio e l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo dei minori Rom, Sinti e Camminanti;
Art. 9 - a collaborare per iniziative di formazione di mediatori linguistici e culturali Rom e Sinti, organizzate dai competenti uffici degli EE. LL., in accordo con gli Uffici Scolastici Regionali, sulla base delle esigenze prospettate dalle istituzioni scolastiche e dalle famiglie nell'ambito dei Servizi di Accoglienza;
Art. 10 - a fornire tutte le informazioni relative all'andamento e al contenimento del fenomeno della dispersione scolastica al MIUR per consentire di svolgere le azioni di cui all'art. 5 del presente Protocollo d'intesa.
Art.11 - Le parti firmatarie del presente protocollo ed i relativi organi, nell'ambito della loro autonomia, concorreranno all'attuazione del presente accordo nel quadro dei rispettivi ordinamenti e assetti organizzativi programmando momenti di incontro.
Art.12 - Il presente protocollo d'intesa entra in vigore alla data della stipula ed ha validità di tre anni.
MPI
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL VENETO ANNO 2007
Direzione Generale
e
Opera Nomadi
Coordinamento Regionale Veneto
PROTOCOLLO DI INTESA TRA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
E IL COORDINAMENTO REGIONALE VENETO dell’OPERA NOMADI
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Direzione Generale - di seguito denominato USR, con sede a Venezia, Riva de Biasio - S. Croce 1299, rappresentato dal Direttore Generale Dott.ssa Carmela Palumbo
E
Il Coordinamento Regionale Veneto dell’Opera Nomadi – di seguito denominato CRVON, con sede a Castelfranco Veneto (TV), Viale Montegrappa 68 , rappresentato dal Prof. Domenico Trovato
PREMESSO CHE
- A livello nazionale, tra MIUR e l’Opera Nomadi è stato stipulato un Protocollo di intesa per la tutela dei minori zingari,nomadi e viaggianti, in data 22 giugno 2005
- A livello regionale, è interesse comune dell’USR per il Veneto e del CRVON dare seguito al suddetto Protocollo, nell’intento di migliorare le condizioni di scolarizzazione degli alunni rom, sinti e viaggianti
- Sia l’USR, sia il CRVON hanno da tempo maturato idee ed esperienze relative agli interventi di sostegno alla popolazione scolastica rom, sinta e viaggiante
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 – Individuazione delle parti e valore delle premesse
L'individuazione delle parti e le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - Oggetto
Il presente Protocollo, sottoscritto su base regionale, si propone di recepire e rendere operativo quanto contenuto nel Protocollo nazionale e di definire una serie di azioni finalizzate alla qualificazione delle politiche scolastiche nei confronti dei suddetti studenti.
Art. 3 - Durata
Il presente Protocollo ha durata biennale e decorre dalla data di sottoscrizione da parte di entrambi i
contraenti. .
Art. 4 – Obiettivi generali
Le parti contraenti intendono perseguire i seguenti obiettivi:
- sensibilizzazione e qualificazione del personale scolastico
- sviluppo di percorsi di documentazione, utili come “memoria” e come “risorse” per le iniziative programmate
- attivazione di reti interistituzionali, focalizzate su un rapporto privilegiato con gli Enti Locali e con il supporto dagli Uffici Scolastici Provinciali (USP)
- coinvolgimento delle famiglie degli alunni sinti, rom, viaggianti
- promozione di forme di collaborazione con le Università del Veneto
- realizzazione di iniziative di sensibilizzazione della popolazione veneta sui problemi dell’inserimento scolastico dei ragazzi sinti, rom, viaggianti
- costituzione di gruppi di lavoro, territoriali e regionali, che sviluppino programmi mirati sul piano dell’approfondimento culturale, degli interventi di monitoraggio, della progettazione formativa, del sostegno alle azioni didattiche in corso
Art. 5 – Azioni specifiche
Le parti concordano circa lo sviluppo e promozione delle seguenti azioni:
- Realizzazione di un monitoraggio regionale sulle effettive presenze degli alunni rom, sinti,viaggianti nelle scuole, con la partecipazione dell’O. N. che interviene, nei luoghi di residenza delle famiglie, anche per la rilevazione dei bisogni specifici e dei problemi relativi alla scolarizzazione
- Attivazione di corsi di formazione in servizio per il personale della scuola, centrati soprattutto sui temi della lingua (valutando anche l’opportunità dell’insegnamento del romanès), della storia e della cultura rom, dell’orientamento scolastico e professionale, delle competenze sociali e interculturali, della didattica inclusiva, collegati alla realizzazione e alla sperimentazione di materiali/sussidi di lavoro originali (es. testi facilitati, dossier personale della frequenza/ programma svolto/valutazione…), nel rispetto degli stili cognitivi e della cultura orale degli alunni
- Sostegno ad alcune sperimentazioni condotte a livello territoriale, con particolare riferimento a quelle attivate nel Trevigiano e nel Padovano
- Realizzazione di un Seminario Regionale di sensibilizzazione sul problema della scolarizzazione dei ragazzi rom, sinti e viaggianti e di divulgazione di buone pratiche
- Costituzione, presso gli U.S.P., di gruppi provinciali interistituzionali di lavoro, con il compito di monitorare la frequenza scolastica degli alunni rom, sinti e viaggianti, di realizzare iniziative di contrasto del fenomeno dell’abbandono e della dispersione scolastica degli stessi, di promuovere e diffondere buone pratiche educativo-didattiche e di relazione tra le scuole e le famiglie
- Predisposizione di accordi con gli Enti territoriali per la formazione di mediatori culturali rom, sinti e non, da utilizzare nei progetti di scolarizzazione e integrazione extrascolastica
- Costituzione di un gruppo di ricerca-intervento, con l’apporto di docenti delle Università del Veneto e del Laboratorio di ricerca di orientamento alle scelte (Larios), dell’Università di Padova
Art. 6 - Risorse
Le risorse umane e culturali, utili per la realizzazione delle azioni indicate all’art. 5 vengono messe a disposizione dall’USR per il Veneto e dal CRVON.
Art. 7 – Integrazioni e modifiche.
L’integrazione e la modifica di quanto previsto nel presente Protocollo dovranno essere preventivamente approvate dai soggetti firmatari all’unanimità.
Il presente Protocollo è firmato e sottoscritto in data 10 maggio 2007
Il Direttore Generale dell'USR Veneto Il Coordinatore CRVON
Dott.ssa Carmela Palumbo Prof. Domenico Trovato
Protocollo d’Intesa per la tutela dei minori
Rom, Sinti e Camminanti ANNO 2009 - 2012
tra
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
e
Opera Nomadi
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, n. 347, che riconosce come Ente Morale l’Opera Nomadi;
VISTO l’art. 21 della L. 15 marzo 1997 n. 59, che riconosce ad ogni scuola l’autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e sperimentazione per permettere un più stretto collegamento con la realtà locale in cui è insediata ed una maggiore rapidità operativa;
VISTA la legge 31 marzo 1998, n. 112 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali e in particolare, agli artt. 138 e 139, le deleghe alle regioni e i trasferimenti alle province e ai comuni in materia di istruzione scolastica;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 che riconosce personalità giuridica a tutte le istituzioni scolastiche e ne regolamenta gli spazi di espressione dell’Autonomia scolastica; Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca VISTO il Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009, e in particolare l’art. 9 concernente “Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica”;
VISTI i documenti internazionali, le Raccomandazioni dell’UNESCO e le Direttive comunitarie, che costituiscono un quadro di riferimento generale entro cui collocare la lotta alla dispersione scolastica;
VISTI i principi dichiarati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre del 2000;
VISTA la legge 27 maggio 1991, n. 176 di ratifica della Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989;
VISTI gli obiettivi della Conferenza Europea di Sofia del 2004, sulla cittadinanza mirati a “migliorare i programmi di insegnamento, i contenuti dei libri di testo e degli altri strumenti didattici, ivi comprese le nuove tecnologie, per formare un cittadino solidale e responsabile, che presenti una apertura verso le altre culture, capace di apprezzare il valore della libertà, rispettoso della dignità umana, delle differenze e delle diversità;
VISTO il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, in particolare all’art. 38 concernente l’istruzione degli stranieri nelle scuole italiane e l’educazione interculturale;
VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189 recante “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”;
VISTA la C.M.1 marzo 2006 n. 24 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”;
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
VISTO il documento d’indirizzo “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri” a cura dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale, dell’ottobre 2007;
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nell’ambito delle proprie competenze, ritiene fra i suoi compiti precipui quello di coordinare le politiche di intervento per la scolarizzazione e per la prevenzione della dispersione scolastica, al fine di promuovere il successo formativo e sostenere gli opportuni progetti integrati sul territorio, nonché di definire modalità di concreta attuazione della lotta alla dispersione scolastica con specifici interventi
interistituzionali, anche attraverso l’attivazione delle opportune sinergie e collaborazioni a livello territoriale;
CONSIDERATO che lo Statuto dell’Opera Nomadi prevede fra i suoi scopi la salvaguardia e la valorizzazione, con ogni possibile forma di intervento, del patrimonio culturale e sociale delle popolazioni Rom, Sinte e Camminanti;
CONSIDERATO che l’Opera Nomadi ha da tempo avviato forme di collaborazione con le istituzioni a livello nazionale e locale nel campo dell’istruzione e dell’educazione dei minori e degli adolescenti Rom, Sinti e Camminanti, per assicurare all’interno del sistema scolastico interventi flessibili, che tengano conto delle diversità e della ricchezza di ciascuno;
VISTO il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 22 giugno 2005 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Opera Nomadi, avente validità triennale e recentemente giunto al termine;
CONSIDERATA l’opportunità che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Opera Nomadi proseguano nella promozione di azioni finalizzate a favorire la scolarizzazione, a contenere la dispersione scolastica e ad eliminare l’abbandono scolastico, anche attraverso progetti integrati su tutto il territorio nazionale;
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
(Premesse)
Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2
(Oggetto)
Ai sensi del presente Protocollo, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito denominato Ministero) e l’Opera Nomadi concordano le modalità della loro collaborazione.
Art. 3
(Obblighi del Ministero)
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si impegna:
- a promuovere e sostenere la scolarizzazione dei minori Rom/Sinti e Camminanti;
- a promuovere iniziative per contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico, della dispersione scolastica e del ritardo didattico per i minori Rom/Sinti e Camminanti;
- ad attivare, in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche autonome, iniziative atte a favorire l’inserimento e l’integrazione dei
minori Rom/Sinti e Camminanti;
- a definire, insieme con gli Uffici Scolastici Regionali, le Regioni e gli Enti Locali, interventi di formazione e aggiornamento di docenti, personale educativo e Dirigenti
scolastici per garantire in modo stabile e continuativo il raccordo tra le culture d’origine e la scuola, nonché ad attivare modalità di documentazione di buone
pratiche di integrazione delle popolazioni Rom/Sinte e Camminanti, anche come sostegno effettivo al lavoro dei docenti;
- a promuovere iniziative di formazione specifiche per il personale docente, per il personale educativo e Dirigente scolastico, al fine di una migliore comprensione della lingua e della cultura rom e per una più efficace organizzazione dei percorsi scolastici finalizzata all’assolvimento dell’obbligo dell’istruzione;
- a promuovere iniziative di ricerca e di sperimentazione didattica, anche con il sostegno della Comunità Europea, e a finanziare – sulla base delle risorse finanziarie
che dovessero rendersi disponibili – un monitoraggio permanente dell’evasione scolastica, dell’abbandono e del ritardo scolastico;
- a favorire la creazione – ove necessario – presso gli Uffici Scolastici Regionali, di Coordinamenti interistituzionali che prevedano la presenza di rappresentanti del
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ministero della Giustizia (Ufficio Servizio Sociale Minori), del Ministero degli Interni (Ufficio Minori Questura), del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (AASSLL), degli Enti Locali e dell’Opera Nomadi, finalizzati ad incrementare il
livello di scolarizzazione dei minori Rom/Sinti e Camminanti attraverso la sinergia delle competenze;
- a potenziare l’insegnamento dell’italiano come Lingua seconda.
Art. 4
(Obblighi dell’Opera Nomadi)
L’Opera Nomadi si impegna:
- a sensibilizzare le comunità dei Rom/Sinti e Camminanti verso la scolarizzazione e a fornire informazioni relative all’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo;
- a stipulare, sulla base del presente protocollo d’intesa, convenzioni con gli Uffici Scolastici Regionali per l’inserimento e l’integrazione scolastica dei minori Rom/Sinti e Camminanti, tenendo conto delle realtà territoriali per le quali transitano e nelle quali gravitano le comunità;
- a richiedere presso i competenti Enti Locali i possibili interventi, mediante progetti integrati con gli Uffici Scolastici Regionali, per assicurare il diritto allo studio e
l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo dei minori Rom/Sinti e Camminanti;
- ad organizzare iniziative di formazione per mediatori linguistici e culturali Rom e Sinti, in sinergia con i competenti uffici degli Enti Locali, in accordo con gli Uffici
Scolastici Regionali e Provinciali, sulla base delle esigenze prospettate dalle istituzioni scolastiche e dalle famiglie nell’ambito dei Servizi di Accoglienza;
- a fornire tutte le informazioni relative all’andamento e al contenimento del fenomeno della dispersione scolastica al Ministero per consentire di svolgere le
azioni del presente Protocollo d’intesa;
- ad assicurare la presenza del proprio personale qualificato all’interno delle comunità Rom/Sinte e Camminanti, ai fini di agevolare, secondo i mezzi e gli
strumenti ritenuti più idonei, la scolarizzazione dei minori e le azioni di monitoraggio e rilevazione avviate dal Ministero in accordo con gli Enti Locali.
Art. 5
(Obblighi Comuni)
Il Ministero e l’Opera Nomadi si impegnano a garantire la massima diffusione della presente intesa, dei suoi contenuti, delle iniziative da essa derivanti.
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Art. 6
(Comitato Tecnico-Scientifico)
Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente Protocollo e per consentire la pianificazione strategica degli interventi in materia di scolarizzazione dei minori
Rom/Sinti e Camminanti, è costituito un Comitato Tecnico-Scientifico paritetico composto da tre rappresentanti del Ministero e da tre rappresentanti dell’Opera
Nomadi. Possono essere invitati a partecipare ai lavori del Comitato Tecnico-Scientifico, a seconda delle esigenze che di volta in volta dovessero prospettarsi, esperti esterni ritenuti competenti sulle materie trattate all’ordine del giorno. Il Comitato Tecnico- Scientifico approva, in relazione a specifiche tematiche, un piano annuale delle attività da realizzarsi.
Art. 7
(Durata)
La presente intesa ha validità per tre anni dalla data di sottoscrizione.
Roma, 24 aprile 2009
Il Direttore Generale per lo Studente,
l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione
Il Presidente nazionale dell’Opera Nomadi
Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale
PROTOCOLLO D’INTESA tra UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la TOSCANA
e il
COORDINAMENTO REGIONALE TOSCANO dell’OPERA NOMADI
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Direzione Regionale - di seguito denominato U.S.R. della Toscana – con sede a Firenze in via Mannelli n° 113 - rappresentato dal Direttore Generale Dott. Cesare Angotti il Coordinamento Regionale Toscano dell’Opera Nomadi (che comprende le sezioni di Firenze e altra Toscana, Pisa, Pistoia) – di seguito denominato C.R.T.O.N. rappresentato dalla prof.ssa Renata Paolucci
premesso che:
*a livello nazionale, tra il Ministero della Pubblica Istruzione e Opera Nomadi Nazionale, è stato stipulato un Protocollo d’intesa per la tutela dei minori zingari, nomadi e viaggianti, in data 22 giugno 2005;
*a livello regionale, è interesse comune dell’USR della Toscana e del CRTON dare seguito al suddetto Protocollo, nell’intento di migliorare le condizioni di
scolarizzazione degli alunni rom e sinti;
*sia l’USR, sia il CRTON hanno da tempo maturato idee ed esperienze negli interventi di sostegno alla popolazione scolastica rom e sinta; hanno deciso di sottoscrivere il presente Protocollo d’Intesa:
art. 1 – Oggetto del Protocollo
Il presente Protocollo, sottoscritto su base regionale, si propone di recepire e rendere operativo quanto contenuto nel Protocollo nazionale e di definire una
serie di azioni finalizzate alla qualificazione delle politiche scolastiche nei confronti degli studenti rom e sinti.
Art. 2 – Durata
Il presente Protocollo ha durata triennale e decorre dalla data di sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti.
art. 3 – Obiettivi generali del Protocollo
Il presente Protocollo intende perseguire i seguenti obiettivi generali :
*sensibilizzazione e qualificazione del personale scolastico ;
*sviluppo di percorsi di documentazione, utili come “memoria” e come
“risorse” per le iniziative programmate;
*attivazione di reti interistituzionali, focalizzate su un rapporto privilegiato
con gli Enti Locali e supportate dagli Uffici Scolastici Provinciali (U.S.P.);
*coinvolgimento delle famiglie degli alunni rom e sinti;
*promozione di forme di collaborazione con le Università;
*realizzazione di iniziative di sensibilizzazione della popolazione toscana sui problemi dell’inserimento scolastico dei ragazzi rom e sinti;
*costituzione di gruppi di lavoro, regionali e territoriali, che sviluppino programmi mirati sul piano dell’approfondimento culturale, degli interventi di monitoraggio,
della progettualità formativa.
art. 4 -Azioni del Protocollo
Il presente Protocollo vuole sviluppare le seguenti azioni :
4.1 – favorire incontri con il personale della scuola, centrati soprattutto sui temi della lingua (valutando anche l’opportunità dell’insegnamento del romanes) e della cultura rom, dell’orientamento,delle competenze sociali, della didattica inclusiva e collegati alla strutturazione e sperimentazione di materiali/sussidi di lavoro
originali (es. testi facilitati, dossier personale della frequenza/ programma svolto/valutazione…), nel rispetto degli stili cognitivi e della cultura orale degli alunni;
4.2 - realizzazione di un monitoraggio regionale sulle effettive presenze degli alunni rom e sinti nelle scuole, con la partecipazione dell’O.N. che interviene, nello
specifico, per la rilevazione nei luoghi di residenza delle famiglie rom e sinte;
- 3 - Seminario Regionale di sensibilizzazione sul problema della scolarizzazione dei ragazzi rom e sinti e di divulgazione di buone pratiche;
- 4 – elaborazione di progetti europei Socrates- Grundtvig, per l’alfabetizzazione - formazione dei rom e sinti adulti, in particolare delle donne;
- 5 - predisposizione di accordi con gli Enti territoriali per la formazione di mediatori culturali rom, sinti e non, da utilizzare nei percorsi di scolarizzazione;
- 6 – costituzione di un gruppo di ricerca e intervento con l’apporto di docenti delle Università;
- 7 - creazione di un Centro di Documentazione Regionale.
art. 5 – Risorse
Le risorse umane e culturali, utili per la realizzazione delle azioni di cui all’art. 4, vengono messe a disposizione dall’ USR della Toscana e dal CRTON.
Le risorse finanziarie vengono impegnate dall’USR della Toscana.
Il presente Protocollo d’Intesa è firmato e sottoscritto in data 11/03/2008
Il Direttore Generale Il Coordinatore CRTON